PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il funzionamento degli asili nido e dei servizi integrativi è assicurato dagli educatori di infanzia, con competenze psico-pedagogiche, e dagli addetti ai servizi generali, che operano secondo i princìpi della metodologia del lavoro di gruppo, della collegialità e in stretta collaborazione con i genitori, al fine di garantire la necessaria coerenza degli interventi educativi. Gli addetti ai servizi generali sono distinti in professionalità diverse in rapporto alle specificità dei singoli servizi e ai diversi moduli organizzativi.
      2. I profili professionali degli educatori di infanzia sono disciplinati con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli educatori di infanzia devono essere in possesso della certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436. Costituiscono altresì titolo per l'esercizio della professione i diplomi di laurea in pedagogia, in scienze dell'educazione e in scienza della formazione.
      3. I requisiti culturali e professionali degli addetti ai servizi generali sono definiti in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

      1. I comuni, nell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in conformità con i princìpi generali di cui all'articolo 6, numeri 3) e 4), della medesima legge ed al fine di tutelare e garantire il diritto all'integrazione

 

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sociale dei bambini handicappati, provvedono a dotare gli asili nido di personale di sostegno addetto alle attività educative e riabilitative specificamente formato.

Art. 3.

      1. I corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, devono prevedere una sezione per la formazione del personale addetto alle attività educativo-riabilitative, con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, destinata all'inserimento di tale personale negli asili nido.

Art. 4.

      1. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati validi ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite agli educatori di infanzia i titoli di studio richiesti alla data dell'assunzione in ruolo.
      2. Per il personale non rientrante nella categoria di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436.